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CHI E' IL DIETISTA

D.M. 14 settembre 1994, n. 744 Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del dietista ------------------------ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del dietista; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: 1. 1. È individuata la figura professionale del dietista con il seguente profilo: il dietista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente. 2. Gli specifici atti di competenza del dietista sono: a) organizza e coordina le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione; c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente; d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare; e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati; f) svolge attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di princìpi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione. 3. Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

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